“DDL DIFFAMAZIONE E DANNO DA MASS MEDIA ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA UE NELLA STAMPA CARTACEA E ON LINE” -Deborah BIANCHI, Dossier per LEX24

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Il DDL Diffamazione il 17 Ottobre 2013 ha incassato il primo SI alla Camera. In attesa che il Senato valuti il Disegno di legge proviamo a fare il punto della situazione in materia di diffamazione a mezzo stampa e danno da mass media nell’editoria cartacea e nell’editoria on line, consapevoli però dell’enorme differenza sostanziale tra l’una e l’altra.
SCENARIO
La diffamazione a mezzo stampa, come sappiamo, nel nostro Paese è un reato che prevede la pena detentiva da 6 mesi a tre anni. Si tratta di una misura certamente anacronistica e ingiusta nei confronti soprattutto del Direttore del giornale gravato di una responsabilità colposa da omesso controllo. Assunta questa consapevolezza ormai da molto tempo, solo in questi giorni (17 Ottobre 2013) il Legislatore sta preparando un DDL che depenalizza il reato de quo.
Tuttavia è più corretto osservare che, sebbene la battaglia per la depenalizzazione della diffamazione sia stata un punto fondamentale per i giornalisti, la vera battaglia si gioca nelle aule civili. Le esorbitanti poste dei risarcimenti presentati dalla parte offesa fanno molta più paura del carcere.
Si lambisce così il tanto dibattuto rapporto giuridico tra diritto all’informazione ex art. 21 Cost. e diritti della persona ex art. 2 Cost.. Quand’è che si verifica effettivamente il danno da mass media? Come si atteggia la fattispecie di responsabilità nell’ambito della stampa cartacea e della stampa on line? È sufficiente il diritto interno per orientarci in questa operazione ermeneutica o occorre piuttosto guardare anche al diritto europeo e alla sua giurisprudenza?
Passatemi la retorica di questi quesiti per indicare i punti salienti da affrontare in materia: tratteremo infatti di seguito la responsabilità e il danno da mass media sotto il profilo giuridico statico legislativo e sotto il profilo dinamico della giurisprudenza avendo cura di distinguere tra ambito tradizionale e ambito digitale. Il tutto con un occhio attento all’orientamento europeo.
All’esito di questa riflessione dovremo concludere che il DDL Diffamazione dovrebbe essere rivalutato dal Senato alla luce del meccanismo del “balance” abbinato al principio di proporzionalità di matrice giuridica europea; che nell’ottica UE i contorni del danno da mass media dovrebbero divenire flessibili a seconda del “balance” delle posizioni giuridiche in gioco; che l’imputazione della responsabilità soprattutto nell’ambito internet dev’essere verificata caso per caso informandosi alla domanda: chi è il soggetto imputabile? Quand’è che si rileva un danno ingiusto per diffamazione?

RESPONSABILITÀ E DANNO DA MASS MEDIA NELLA LEGGE
(profilo statico)
La libertà di stampa trae fondamento dall’art. 21 della Costituzione e appartiene a uno dei diritti fondamentali dell’uomo quale quello di esprimere liberamente il proprio pensiero che si accompagna non soltanto con il diritto di raccontare i fatti (diritto di cronaca) ma anche con il diritto di commentarli (diritto di critica). Un argomento a parte è il diritto di satira che rientra nell’arte di far riflettere sugli eventi con caricature di pensiero e di immagini che però devono rimanere sempre nel limite del gioco e mai costituire offesa diretta. La libera manifestazione del pensiero in queste tre forme a volte può scontrarsi con altri diritti fondamentali della persona quali il diritto alla reputazione, al decoro e all’identità personale e professionale. Quando si verifica lo scontro tra questi titani della Costituzione l’unico modo per non cadere nell’illecito da parte della stampa è quello di osservare i limiti della verità, della continenza espressiva e dell’utilità sociale della notizia così come magistralmente esplicati nella sentenza “decalogo del giornalista” Corte Cass. I civ. 18 ottobre 1984, n. 5259.
Nell’ipotesi in cui si riscontri la responsabilità del giornalista (e del suo Direttore) per lesione dei diritti della persona la disciplina vigente stigmatizza due tipi di illecito: quello penale previsto ex art. 595, comma 3, c.p. (diffamazione a mezzo stampa) da cui deriva la pena del carcere da 6 mesi a tre anni; quello civile del danno alla persona da cui deriva l’obbligo del relativo risarcimento.
In molti casi, tuttavia, il Direttore del giornale che secondo questa disciplina è gravato di una responsabilità colposa da obbligo di controllo non è stato in grado di esercitare la sorveglianza (responsabilità da omesso controllo) sull’articolo scritto dal collega della redazione e nonostante ciò rimane comunque sottoposto al regime di responsabilità sia penale che civile.
Pensiamo per esempio al Caso Sallusti. Nel febbraio 2007 su Libero uscirono un articolo e un commento in cui si parlava indirettamente – nel senso che non veniva neppure nominato – di un giudice tutelare G. C.; la vicenda, rivelata da La Stampa e commentata il giorno dopo da molti giornali, riguardava una 13enne che il tribunale di Torino aveva autorizzato ad abortire ma che poi era finita in una clinica psichiatrica per le conseguenze della vicenda. L’articolo di Libero era firmato da Andrea Monticone mentre il commento era firmato dallo pseudonimo «Dreyfus», il quale concludeva scrivendo che «se ci fosse la pena di morte e se mai fosse applicabile in una circostanza, questo sarebbe il caso. Per i genitori, il ginecologo, il giudice». Il giudice tutelare sporse immediatamente querela: e siccome il commentatore non era riconoscibile, la responsabilità ricadde interamente sull’allora direttore Alessandro Sallusti che venne condannato per diffamazione a mezzo stampa con l’applicazione della relativa pena detentiva. Solo la grazia del Presidente della Repubblica ha risparmiato il carcere a Sallusti.
È accettabile una situazione del genere in un Paese democratico come il Nostro quando in quasi tutti gli altri Paesi occidentali la diffamazione è un reato ormai depenalizzato?
Le polemiche hanno cavalcato quest’ultimo quesito in modo incessante fino a portare in Parlamento una Proposta di Legge sulla depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stampa. Molti sono stati i DDL in tal senso ma tutti fallimentari. Solo adesso nell’Ottobre 2013 la Camera ha approvato una ppl (proposta di legge) che stabilisce la depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stampa eliminando per sempre la misura del carcere.

RESPONSABILITÀ E DANNO DA MASS MEDIA NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA (profilo dinamico)
STAMPA CARTACEA
La giurisprudenza nostrana in ambito dell’editoria cartacea tradizionale appare anch’essa abbastanza statica e aderente al testo normativo. A più riprese gli Ermellini hanno stabilito che la responsabilità per violazione dei diritti della persona a mezzo stampa viene correlata dalla legge stampa n. 47/1948 con la fattispecie di reato di diffamazione. Tuttavia la persona offesa può decidere di adire solo il giudice civile e non anche azionare il penale. In quest’ultimo caso la responsabilità ricade interamente nell’ambito civilistico e il danno che si andrà a indagare non sarà un danno in re ipsa come quello collegato necessariamente al reato ex art. 185 c.p. ma un danno-conseguenza tutto da provare.
La disciplina in questa ipotesi di illecito prevede la responsabilità solidale di tre soggetti: il giornalista-autore della condotta; il direttore responsabile per omesso controllo; l’editore per fatto del dipendente ex art. 2049 c.c.. La figura centrale del contenzioso è costituita dal direttore responsabile, soggetto maggiormente colpito dalle istanze risarcitorie insieme all’editore. Si prevede anche la possibilità di esercitare azione di regresso da parte dell’editore nei confronti dell’autore dell’illecito.
“Com’ è noto, la responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza che si estrinseca nell’obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione; conseguentemente la responsabilità sussiste se il direttore omette il controllo nell’ambito dei poteri volti ad impedire la commissione di fatti diffamatori.
L’omissione può essere espressione sia di consapevole volontà che di mera negligenza.
Al di là dell’agevolazione colposa il direttore concorre nel fatto diffamatorio se la sua condotta sia indirizzata a ledere l’altrui reputazione.
In definitiva si può affermare che il direttore di giornale può essere responsabile a titolo di colpa o di dolo; a concretare la prima forma di responsabilità è sufficiente l’omissione dell’attività di controllo per impedire che con il mezzo della stampa siano commessi fatti diffamatori; l’altra forma di responsabilità sussiste solo se sono presenti tutti gli elementi necessari ai sensi dell’art. 110 c.p..
Com’è stato chiarito in giurisprudenza, la prova del concorso del direttore può essere desunta da un complesso di circostanze caratterizzate della pubblicazione, quali il contenuto, la forma espressiva, la collocazione tipografica dell’articolo (Cass. 12.3.1985, G.P. 1986, 2^, 621).
In merito alla possibilità di delega della funzione di controllo del direttore responsabile l’interpretazione dell’art. 57 c.p. e della normativa sulla stampa (L. n. 47 del 1948, art. 3) fa ritenere che vi debba essere coincidenza fra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e quella di controllo (Cass. pen. 27.9.2004, n. 46786, Giur. it. 2005, 1703).
Il direttore che, come spesso avviene nella prassi, si affianca al direttore responsabile senza sostituirlo o assumerne la funzione non è responsabile per i danni dipendenti dalla pubblicazione di articoli diffamatori, non essendo titolare di quei poteri di controllo e di sostituzione degli articoli ai quali la legge collega la fattispecie risarcitoria del direttore responsabile.
1.4. Nella specie la corte di merito fa discendere la responsabilità del G. dalla qualità di direttore del supplemento settimanale “Il venerdì di Repubblica” e dalla connessa funzione di controllo.
Senonchè, come risulta dalla sentenza impugnata (foll. 3 e 6), il G. rivestiva la qualità di semplice direttore, mentre quella di direttore responsabile era rivestita da E.M., per cui la corte di merito ha erroneamente ritenuto la responsabilità del G.” (Cassazione civile, sez. III, 8 agosto 2007, n. 17395).

STAMPA ON LINE
La giurisprudenza nostrana in ambito dell’editoria digitale appare approcciarsi all’ambito elettronico in modo dinamico discostandosi dalla lettera della legge. Riguardo al problema della normativa applicabile alla stampa on line si sono aperti due fronti: quello degli “assimilazionisti” e quello degli “autonomisti” (a tal riguardo sia consentito rinviare a D. Bianchi, “Danno e Internet.” Edizioni Il Sole 24 Ore, 2013, http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/Product.jsp?PRODID=prod1650106).
Secondo i primi il modello di controllo pensato per la stampa deve essere applicato anche a Internet; per i secondi l’equiparazione di Internet alla stampa è improponibile sia per la differenza ontologica dei due mezzi sia per il divieto di analogia in malam partem previsto dal nostro sistema penale.
La conseguenza del ragionamento degli “assimilazionisti” si sostanzia nel riconoscimento della responsabilità del direttore della testata telematica per omesso controllo punita ex art. 57 c.p.
Diverse pronunzie hanno individuato in capo al direttore del giornale on line o comunque in capo al gestore del sito web la responsabilità per i post lesivi inseriti da utenti anonimi o comunque non identificabili sul presupposto dell’esigibilità di un obbligo di controllo su tutto quanto viene diffuso dallo spazio elettronico a cura di una redazione.
Sull’altro fronte (autonomisti) invece le pronunzie, acquisita consapevolezza del fenomeno dell’editoria on line, hanno statuito l’impossibilità dell’applicazione della disciplina per la stampa cartacea a Internet.
Il fenomeno dell’editoria on line si connota per gli aspetti precipui del mondo tecnologico in cui attecchisce. Si tratta infatti di una forma di gior­nalismo cosiddetto “partecipativo” in cui i confini tra professionisti della redazione e soggetti esterni che contribuiscono alla realizzazione dei contenuti immettendoli direttamente in rete sono sempre più sfumati.
Quasi tutti i giornali telematici non hanno una vera e propria edizione giornaliera confezionata per intero prima di essere postata nella rete. Si tratta piuttosto di contenuti che si arricchiscono continuamente con gli aggiornamenti che vengono applicati da persone diverse e che spesso sfuggono al controllo della redazione. In un ambito simile imporre in capo al direttore l’obbligo di controllo nel merito di tutto quello che viene pubblicato pone un serio problema di esigibilità della condotta. Ultimamente la Cassazione è intervenuta a dirimere i contrasti dando un’interpretazione univoca di riferimento per l’inquadramento giuridico del fenomeno.
La Suprema Corte accoglie e sviluppa la tesi degli “autonomisti”.
«la giurisprudenza ha concordemente negato … che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all’art. 57 c.p. … stante la diversità strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (la stampa, da un lato, la radiotelevisione dall’altro) e la vigenza nel diritto penale del principio di tassatività».
(Cass. pen. 1.10.2010, n. 35511, Pres. Ferrua, Est. Fumo, Banca dati Lex 24 Il Sole 24 Ore).

La Cassazione riconosce palesemente la profonda differenza tra i due mezzi asserendo «la assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media sinora conosciuti e per quel che qui interessa rispetto alla stampa» (Cass. pen. 1.10.2010, n. 35511, Pres. Ferrua, Est. Fumo, Banca dati Lex 24 Il Sole 24 Ore).
Il caso sotteso alla pronunzia dell’Alto Collegio trova origini nel 2001 e riguarda un periodico di informazione locale distribuito on line e regolarmente registrato quale testata telematica (www.merateonline.it) su cui comparivano commenti poco lusinghieri nei confronti di due uomini politici.
Il messaggio offensivo era stato postato nella rivista in modo anonimo e il gestore della piattaforma non aveva previsto alcun modo di identificazione dei frequentatori. Di conseguenza veniva tratto a giudizio il solo direttore per il reato di omesso controllo ex art. 57 c.p. Capo di imputazione accolto in primo grado e confermato nel secondo. Di fronte al Supremo Collegio le cose cambiano. La Cassazione accoglie appunto come detto sopra la tesi dell’imputato secondo cui prima facie la telematica non è assimilabile alla stampa e in secondo punto lo statuto penale della stampa non è applicabile agli altri media per il divieto di analogia in malam partem.
Una volta assunta la consapevolezza della differenza tra stampa cartacea tradizionale e stampa on line, si è affrontata un’altra questione cruciale nell’editoria web ovvero quella del cosiddetto diritto all’oblio che più precisamente si scopre essere il diritto all’autodeterminazione informativa e il diritto alla conservazione dell’attualità della propria identità digitale.
La violazione del diritto all’oblio si configura quando si riportino alla luce vicende negative di un soggetto derivanti dal passato che non c’è motivo di ricordare andando così a violare il diritto di ciascuno a che siano dimenticati episodi in contrasto con l’identità attuale della persona. Di diritto all’oblio ultimamente si parla molto anche riguardo all’internet ma non sempre l’accostamento è corretto. La rete web si presenta come un enorme deposito di contenuti senza scansione temporale e senza logica. I motori di ricerca fungono da regolatori di senso dello spazio elettronico riportando alla luce questi contenuti in base alle domande di ricerca eseguite dagli utenti. Tuttavia i risultati di questa selezione riportano tutto sullo stesso piano in una dimensione atemporale in cui per esempio una notizia di 1 anno addietro appare ancora vera pur essendo stata superata nella realtà da eventi successivi che però non sono stati inseriti nell’internet. In questo caso non è corretto parlare di diritto all’oblio ma è più corretto parlare di diritto al trattamento aggiornato dei propri dati secondo la disciplina privacy o più propriamente secondo la disciplina della data protection. Al riguardo risulta illuminante la pronunzia della Cassazione civ. Sez. III, 5 aprile 2012 n. 5525 che non tratta di violazione del diritto all’oblio ma di violazione di diritto all’identità personale e professionale della persona.
Corte di Cassazione, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, principio:
“il titolare dell’organo di informazione (nel caso, la società (OMESSO) s.p.a.) che avvalendosi di un motore di ricerca (nel caso, Google) memorizza la medesima anche nella rete internet è tenuto ad osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell’informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il lecito trattamento, nonchè a garantire la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento, a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità personale o morale nella sua proiezione sociale, nonchè a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione, non essendo al riguardo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all’interno del “mare di internet” ulteriori notizie concernenti il caso di specie, ma richiedendosi, atteso il ravvisato persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia in argomento, la predisposizione di sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato (nel caso, dei termini della intervenuta relativa definizione in via giudiziaria), consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento, giusta modalità operative stabilite, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice di merito” .
A seguito di un evento che supera l’epilogo della vicenda fino a quel momento conosciuto è necessario che la testata telematica esegua un adeguato aggiornamento di tutte le notizie on line che riguardano il soggetto interessato. In difetto il patrimonio informativo attinente alla persona coinvolta risulta alterato perché incompleto e forviante.

Approfondisci il tema consultando il dossier dedicato agli abbonati a Lex 24 ed il libro “Internet e danno. Persona, Impresa, Pubblica Amministrazione”, Edizioni Il Sole 24 Ore, 2013

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