DANNO ON LINE e DIFFAMAZIONE DA FILE SHARING. http://ridare.it/articoli/giurisprudenza-commentata/danno-line-e-diffamazione-da-file-sharing Cass. pen. sez. V, 28.05.2015, n. 22933. La presenza di immagini compromettenti di un terzo casualmente immesse in automatico nelle proprie cartelle di condivisione (e quindi pubbliche) dal programma di file sharing non costituisce diffamazione in quanto manca l’elemento soggettivo del dolo. Nell’ipotesi in cui, invece, queste immagini vengano consapevolmente e volontariamente riutilizzate per creare nuove cartelle di file sharing, atte a divulgarle e diffonderle unitamente al nome del terzo, si tratta di diffamazione aggravata in quanto è ampiamente integrato l’elemento soggettivo del dolo…….(continua su RIDARE)
5. Osservazioni
I reati consumati nell’internet appartengono a condotte reali che a volte feriscono assai di più di un pugno negli occhi. In dinamiche lesive quali ad esempio la diffamazione on line o anche il cyberstalking le conseguenze dannose ricadono nella vita reale della vittima sotto forma di danno biologico (ove documentalmente provato con perizia medico-legale) e/o sotto forma di danno alla vita di relazione (provato con testimoni, con perizia sul danno psichico, con stringenti allegazioni). Il danno on line è una realtà divenuta ormai gravissima. Pensiamo agli adolescenti suicidi a causa delle condotte di cyberbullismo. Pensiamo ancora alle donne che insieme a moltitudini imprecisate di netizen si sono viste, loro malgrado, proiettate nel web dall’ex vendicativo come “amanti focose” in cerca di incontri.
Ricordiamo Cass. pen., sez. III, 1° luglio 2004, n. 28680 sulla pubblicazione e diffusione on line senza consenso dello spogliarello e dell’utenza cellulare della ex con implicazioni di stalking da terzi sconosciuti: «con sentenza del 22 marzo 2002 la Corte d’appello di Torino ha integralmente confermato quella resa il 28 giugno 2001 dal Gip del Tribunale torinese che – procedendo col rito abbreviato – aveva condannato A.M. alla pena di quattro mesi di reclusione, con i doppi benefici di legge nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile avendolo riconosciuto colpevole in particolare dei seguenti reati: – art. 35, commi 2 e 3, L. n. 675/1996 [attuale art. 167 Codice privacy -Trattamento illecito dati] perchéallo scopo di recarle danno ed effettivamente procurandole un nocumento – aveva diffuso su un sito Internet, senza il consenso dell’interessata, immagini di (… Tizia) tratte da una videocassetta contenente un suo “spogliarello”, pubblicando altresì il numero telefonico dell’utenza cellulare della stessa».
Da segnalare che in questo caso la ragazza avrebbe potuto richiedere un danno maggiore (le venne riconosciuto un danno di circa 2.000 euro) perchéa causa dell’evento lesivo aveva subito non solo un danno morale enorme ma anche un gravissimo danno esistenziale in quanto tutta la sua vita era stata sconvolta da questo episodio. Basti pensare che di solito si trovava sotto casa degli uomini sconosciuti ad attenderla e che per questo era costretta a farsi accompagnare ovunque dai familiari che addirittura andavano a riprenderla perfino a lavoro.
Ricordiamo Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2005, n. 5728, per il furto di identitàinformativa della ex. È il caso dell’uomo che ha aperto il dominio Internet e due indirizzi di posta elettronica a nome di una donna iscrivendola poi a un sito di messaggistica erotica e di fatto eseguendo un furto di identità informativa o digitale. Ricordiamo Cass. pen., sez. VI, 30 agosto 2010 n. 32404, che rappresenta un vero e proprio leading case per la materia del cyberstalking. In seguito ad una relazione amorosa finita con la sua ex un soggetto aveva cominciato ad inviarle, tramite Facebook, filmati, video, messaggi e foto hard che li ritraevano durante i loro rapporti sessuali. Uno di tali filmati era stato inviato anche al nuovo compagno della donna e sul posto di lavoro della malcapitata. Dopo la denuncia l’uomo finisce in carcere e in primo grado i giudici gli concedono gli arresti domiciliari.
«Questo comportamento azionato nell’Internet ha un effetto dirompente nella vita fisica della vittima che colta da un grave stato di ansia e di vergogna è costretta a dimettersi dal lavoro».
Perché queste vittime non hanno chiesto il risarcimento danni?
È vero infatti che ancora pochi sono i casi in cui, a fronte di reati così gravi, viene attivata l’azione risarcitoria. Perché la ragazza diciassettenne della sentenza in commento non ha chiesto il risarcimento danni? Vedersi ingiustamente svergognata in pubblico avrà prodotto in lei una sofferenza morale, un disagio psichico, un cambiamento delle abitudini di vita?
Inquadrare giuridicamente la posizione della parte offesa-danneggiata non è un problema. Il problema effettivo è la scarsa consapevolezza della vittima di avere diritto non solo alla riparazione morale derivante dalla condanna penale dell’offensore ma di avere anche diritto al risarcimento del danno. Si tratta dunque più di una questione culturale che di un vero e proprio problema tecnico-giuridico. Una campagna di sensibilizzazione giuridico-culturale sul “danno on line” avrebbe due ottimi risultati: le vittime potrebbero ottenere i denari per curarsi e i carnefici avrebbero l’ulteriore deterrente dell’esborso economico a loro carico………(continua su RIDARE)