“Definizione giuridica di Testata telematica: qualche spunto”- Deborah BIANCHI

“Definizione giuridica di Testata telematica: qualche spunto”- Deborah BIANCHI
http://www.lsdi.it/2013/definizione-giuridica-di-testata-telematica-qualche-spunto/

Nel grande dibattito sul digitale e i nuovi giornalismi l’ aspetto giuridico è forse quello più in ombra. In epoche di sommovimenti i parametri tradizionali vacillano e non riescono a inglobare il nuovo. E manca ancora, nonostante tutto, un quadro analitico dell’ impatto che nuovi supporti, nuovi strumenti e nuovi interlocutori (per esempio il blogger o il cittadino che partecipa anche come produttore alla costruzione del flusso di informazione giornalistica) producono sull’ apparato dei concetti e delle norme giuridiche.  Una delle questioni importanti per determinare il campo dei ruoli è la definizione di testata telematica. Su questo tema pubblichiamo delle note di Deborah Bianchi, avvocato e collaboratrice di Digiti, il gruppo di lavoro messo a punto da Lsdi e Associazione della stampa toscana sul giornalismo digitale (pr).     

 Definizione giuridica di Testata telematica: qualche spunto
di Deborah Bianchi
L’ articolo 1 della legge 1948 sulla stampa definisce stampe o stampati “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”, ma a parte questo non vi è una vera e propria definizione di stampa o giornale. Neppure l’articolo 1 della legge 62 del 2001 e’ utile per definire cosa sia la stampa. Esso definisce il prodotto editoriale come “il prodotto … destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, … con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.

Per poter chiarire la definizione di stampa forse risulta più utile ricorrere al concetto stesso di stampa dedotto da fonti dottrinarie e giurisprudenziali.
Il concetto di stampa così rilevato può definirsi nei seguenti termini: il giornale o prodotto editoriale e’ un prodotto fornito dei requisiti ontologico (la struttura) e finalistico (gli scopi della pubblicazione) propri di un giornale.

Requisito-struttura: la struttura del giornale e’ costituita dalla testata che è l’elemento identificativo e dalla periodicità regolare (quotidiano, settimanale ecc…).
Requisito-finalita’: la finalità di un giornale e’ quella della raccolta, del commento e dell’elaborazione critica di notizie di attualità dirette al pubblico.

 Secondo la definizione concettuale stampa e’ il prodotto editoriale che ha una struttura (testata+periodicità regolare) e la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico. Ora proviamo a tradurre questo concetto nell’ambito elettronico.

 La stampa elettronica e’ il prodotto editoriale diffuso on line che ha una testata, una periodicità regolare e che raccoglie, commenta, critica notizie di attualità dirette al pubblico. La diffusione on line rende diversa la stampa elettronica da quella cartacea ma il concetto-stampa rimane equivalente anche se la disciplina applicabile dovrebbe essere diversa come ha ben osservato Cassazione 10535 del 2008. Dunque il blog non è stampa ma libera espressione del pensiero perché non è strutturato e non necessita di una iscrizione nel registro del Tribunale (Caso Ruta, Cassazione n. 23230 della Terza sezione penale 10 maggio 2012, dep. 13 giugno 2012) ne’ al ROC.

La stampa on line professionale dev’essere strutturata e dunque deve avere una testata (registrata al Tribunale del luogo della redazione), con un Direttore responsabile (giornalista professionista), un editore (iscritto al ROC se ha piu’ di 100.000,00 euro di fatturato annuo ex legge 16 luglio 2012 n. 103, altrimenti non importa), uno stampatore o hosting provider.

La legge stampa n. 47 del 1948 all’articolo 2 stabilisce che nella pubblicazione di tipo professionale devono essere presenti i dati utili all’individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione della pubblicazione medesima, cioè:
– nome e domicilio dell’editore, se esiste (per i siti web generalmente coincide con l’autore);
– nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
– luogo e anno della pubblicazione;
– nome e domicilio dello stampatore (per i siti è il fornitore di hosting).

 Il direttore e il vice direttore responsabile, ovviamente, devono essere giornalisti iscritti all’albo dei giornalisti, anche se il punto non è chiaro perché la legge professionale (art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69) parla di “giornale quotidiano” e non prodotto editoriale.
Lo stampatore è il provider, cioè il soggetto che concede “l’accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni” (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997). Comunque, la mancata indicazione dello stampatore non fa scattare il reato di stampa clandestina (Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 1993).

Le finalità delle due registrazioni sono diverse: quella presso i tribunali serve a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni anche telematiche; quella presso l’ Agcom tutela la trasparenza del settore editoriale tradizionale e digitale (quinto comma dell’articolo 21 della Costituzione: “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”).

 Ecco che la registrazione presso il tribunale e’ indispensabile per garantire l’affidamento dei cittadini nella testata per motivi di tutela della trasparenza delle ideologie e per la tutela dei diritti civili e penali delle eventuali parti offese.

La registrazione al ROC poiché serve per garantire la trasparenza nei finanziamenti non è necessaria per il “periodico web di piccole dimensioni” come dice il legislatore della legge 16 luglio 2012 n. 103 ma solo per quelli che iniziano ad avere un fatturato superiore ai 100.000,00 euro. Mentre contro la stessa legge 103/2012 direi che sarebbe comunque utile la registrazione al Tribunale se vogliamo parlare di stampa professionale. Tutte le ultime leggi che si sono succedute sul tema del prodotto editoriale on line sono state rivolte unicamente al tema della trasparenza nei finanziamenti: la legge 62/2001, la legge 70/2003, la legge 16 luglio 2012 n. 103.

ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione), istituito dalla legge n. 249 del 31 luglio 1997 e tenuto presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), raccoglie i dati dei soggetti che operano nel settore della radiotelevisione, delle telecomunicazioni e della stampa. L’iscrizione al ROC è obbligatoria solo nell’ipotesi in cui il proprietario della pubblicazione voglia avvalersi delle forme di finanziamento previste dalla legge.

 Sulla scorta delle osservazioni fatte finora possiamo individuare due tipi di testata telematica.

 Testata telematica di piccole dimensioni . È un prodotto editoriale diffuso on line con regolarità che ha la finalità di raccogliere, commentare, criticare notizie di attualità dirette al pubblico. Ha un Direttore responsabile iscritto all’Albo dei giornalisti di cui si pubblicano nome e domicilio. È registrata presso il tribunale del luogo in cui ha sede la redazione. Ha un hosting provider che ne è lo stampatore di cui rende noti i dati identificativi (nome e domicilio del fornitore di hosting, luogo e anno della pubblicazione, nome e domicilio, se esiste, dell’editore, con in più l’indicazione del numero di partita IVA, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72 ). Non è registrata presso il ROC perché ha un fatturato annuo inferiore ai 100.000,00 euro.

 Testata telematica ordinaria. È un prodotto editoriale diffuso on line con regolarità che ha la finalità di raccogliere, commentare, criticare notizie di attualità dirette al pubblico. Ha un Direttore responsabile iscritto all’Albo dei giornalisti di cui si pubblicano nome e domicilio. È registrata presso il tribunale del luogo in cui ha sede la redazione. Ha un hosting provider che ne è lo stampatore di cui rende noti i dati identificativi (nome e domicilio del fornitore di hosting, luogo e anno della pubblicazione, con in più l’indicazione del numero di partita IVA, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72 ) Il suo editore di cui si pubblica nome e domicilio è registrato presso il ROC perché ha un fatturato annuo superiore ai 100.000,00 euro.

 Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63
 Con la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”, si precisa ulteriormente che per le testate online realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sussiste alcun obbligo di registrazione al registro della stampa tenuto dal tribunale, né al R.O.C., né sono soggetti agli obblighi di cui alla delibera dell’AgCom n. 666/08 del 26 novembre 2008.
 
Per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.